Questo servizio e' rivolto a tutti coloro che pagano la tassa sui rifiuti.
Oggi grazie ad OMNIA Consulenze e' possibile recuperare fino al 50% della TA.RI. pagata negli ultimi 5 anni e riadeguare gli importi futuri ai nuovi parametri con conseguente RISPARMIO.
Il repentino cambio di normative negli anni non ha permesso agli enti gestori di aggiornare i parametri di calcolo.
RISULTATO: gli importi sulla tassa dei rifiuti ricevuti dalle aziende sono ERRATI.
Applicando le NUOVE NORME ai dati dichiarati dalle aziende si sono potuti definire gli IMPORTI CORRETTI delle fatture.
La legge ci viene in aiuto: la Normativa nazionale ripresa dai regolamenti comunali in caso di versamenti in eccesso prevede quanto segue: "in presenza di ERRATI VERSAMENTI il cliente ha diritto a RECUPERARE fino a 5 annualita' arretrate e l'ente gestore deve provvedere al RIMBORSO delle SOMME entro 180 gg dalla data di presentazione dell'istanza." L.296/2006 art.1 comma 164.
Spesso nel tempo le aziende non hanno adeguato le comunicazioni col comune di appartenenza e si ritrovano a non aver dichiarato l’aumento di superficie e quindi a essere evasori per l’imposta comunale. Con l'EVASIONE sulla TARI si rischiano SANZIONI che RADDOPPIANO l'importo oltre ad altri costi aggiuntivi.
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TRANSAZIONE FISCALE
L’istituto della transazione fiscale viene normato dall’art. 182-ter della Legge Fallimentare, delinea una particolare procedura "transattiva" tra il contribuente e il fisco, collocata nel titolo III della norma anzi citata. Prevedendo la possibilità, nell’ambito del concordato preventivo, così come degli accordi di ristrutturazione, del pagamento ridotto e/o dilazionato del credito tributario privilegiato, oltre che di quello chirografario.
La transazione fiscale è uno strumento che genera un vantaggio sia per il contribuente, che può definire le pendenze con il fisco.
In questa maniera si supera la prospettiva classica della transazione, intesa come Istituto, tipico del diritto civile (articolo 1965 c.c.), e tale strumento diviene del tutto innovativo nell’ordinamento tributario, superando il principio di indisponibilità del credito tributario.
Pertanto la correlata disciplina normativa, appare derogatoria, e non sottostà ad interpretazioni analogiche o estensive (articolo 14 delle disposizioni sulla legge in generale).
E proprio in virtù del sopra menzionato principio di indisponibilità del credito tributario, non è possibile pervenire ad una soddisfazione parziale dello stesso, al di fuori della specifica disciplina di cui all’articolo 182-ter.
In sintesi il depauperamento o la dilazione del credito tributario è ammissibile soltanto qualora il contribuente debitore si attenga alla lettera ai dettami disciplinanti la transazione fiscale di cui all’articolo 182-ter.
E' l'impugnazione, da parte del contribuente, degli ATTI AMMINISTRATIVI emessi dall' Agente della Riscossione - Agenzia delle entrate o dall'Inps.
La competenza di analisi spetta alla commissione tributaria.
Il contenzioso tributario può instaurarsi solo a seguito dell'impugnazione di uno degli atti tassativamente prescritti dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 546/1992. Gli atti avverso i quali può essere proposto ricorso sono:
Le controversie in materia di esecuzione forzata tributaria relativamente alle questioni concernenti la pignorabilità dei beni, di opposizione di terzo e il ricorso avverso l'agente della riscossione, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario e, ai sensi dell'articolo 9 del codice di procedura civile, sono di competenza del Tribunale.